ELENCO DEI CORSI
I corsi si terranno solo al raggiungemento del numero minimo richiesto.
CORSO RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eletto direttamente dai lavoratori, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore.
AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS
Il corso di aggiornamento RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) è obbligatorio per le aziende che hanno eletto o designato un RLS interno. Il “Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19” prevede la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, stabilendo che tale Comitato sia composto dalle rappresentanze sindacali e dagli RLS o RLST. L’aggiornamento dell’RLS è annuale.
FORMAZIONE LAVORATORI SICUREZZA
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (rep. atti n. 221/CSR). Il datore di Lavoro ha l’obbligo quindi di fornire ai lavoratori tutti la formazione sui rischi e i pericoli legati alla mansione svolta ed , eventualmente , all’uso delle attrezzature di lavoro Il corso Lavoratori art 36/37 è suddiviso in tre livelli di rischio:
- Corso lavoratori base 4 ore
- Corso Lavoratori Rischio Basso 4 ore
- Corso Lavoratori Rischio Medio 8 ore
- Corso Lavoratori Rischio Alto 12 ore
FORMAZIONE PREPOSTO
ll preposto alla sicurezza è la persona che controlla l'attività lavorativa e garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro. Il preposto opera in “prima linea” e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, non è suo compito adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle stabilite dal datore di lavoro. Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai Responsabili di funzione, servizio, area o settore, e più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
FORMAZIONE ANTINCENDIO
L'Art. 37 del D. Lgs. 81/08 introduce l'obbligo di aggiornamento periodico per i lavoratori incaricati dell’attività di “prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico". La durata dei corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio è stabilita dalla Circolare n. 12653 del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco come segue:
- Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d’incendio basso: 2 ore;
- Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d’incendio medio: 5 ore;
- Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d’incendio alto: 8 ore.
FORMAZIONE DPI 3 CATEGORIA
I dispositivi di protezione individuale (DPI), normati dal decreto legislativo 81/08 titolo III, capo II, art. 74, sono tutti quegli apparecchi, strumenti e attrezzature che hanno lo scopo di proteggere il lavoratore dai rischi legati all’attività svolta che non è possibile eliminare definitivamente dopo l’attuazione delle misure di protezione collettiva. I DPI di terza categoria, nel dettaglio, comprendono tutti quei dispositivi, singoli o insieme di attrezzature, che sono destinati a salvaguardare il lavoratore da lesioni gravi che possono portare anche alla morte. Per questo motivo sono noti anche come dispositivi salvavita e riguardano la protezione di:
- vie respiratorie;
- cadute dall’alto;
- pericoli legati al rischio elettrico e ad attività lavorative che espongono l’operatore, direttamente o indirettamente a tensione elettrica.
FORMAZIONE DIRIGENTI PER LA SICUREZZA ART.19
«Dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. ll corso per Dirigenti fornisce la formazione obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall’Accordo del 21/12/2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome. Non sono tenuti a frequentare il corso i dirigenti che abbiano frequentato – entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione. Si considera Dirigente chi riveste di fatto tale ruolo, anche senza incarico formale, e che quindi ricopre una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire. La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
L’addetto al primo soccorso aziendale è una figura che può rivelarsi fondamentale per gestire al meglio le situazioni di emergenza sul posto di lavoro. Intervenire in modo tempestivo ed efficace può essere un fattore decisivo per non aggravare la situazione del soggetto coinvolto o, addirittura, per salvare una vita (in attesa che arrivi il personale medico abilitato). Avere una o più figure che ricoprono tale ruolo, all’interno dell’azienda, non solo è obbligatorio per legge, ma permette anche di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. I corsi per addetti al primo soccorso si dividono in tre gruppi, a seconda della classificazione stabilita dal DM 388/03, e prevedono dei corsi di aggiornamento ogni tre anni:
- imprese del gruppo A: 16 ore di formazione obbligatoria, 6 per l’aggiornamento
- imprese del gruppo B: 12 ore di formazione obbligatoria, 4 per l’aggiornamento
- imprese del gruppo C: 12 ore di formazione obbligatoria, 4 per l’aggiornamento.
FORMAZIONE ATTREZZATURE – CARRELLO
I carrelli industriali semoventi, comunemente chiamati "Muletti" sono tra le attrezzature più utilizzate nei magazzini, permettono di impilare, spostare e sollevare carichi anche in ambienti molto stretti, possono raggiungere delle altezze notevoli ed avere delle tecnologie differenti in base all'impiego che ne viene fatto, basta pensare ai carrelli retrattili, carrelli trilaterali e carrelli dotati di accessori come pinze o forche telescopiche. Questi carrelli, viste le caratteristiche di impiego, espongono il lavoratore a dei rischi specifici come il ribaltamento o lo schiacciamento. Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipati nozioni teorico e in particolare pratiche per l'utilizzo dei carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo. Durata 12 ore.
FORMAZIONE ATTREZZATURE PLE CON E SENZA STABILIZZATORI
Corsi per PLE garantiscono la formazione obbligatoria per gli addetti che operano con le piattaforme di lavoro mobili elevabili. Cosa sono le PLE? Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, la definizione fa riferimento a macchine mobili destinate a “spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro”. Note anche come “cestelli”, esse devono consentire al personale addetto di accedere e uscire dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita, che deve essere costituita almeno da:
- piattaforma di lavoro con comandi;
- struttura estensibile;
- telaio.
FORMAZIONE PES E PAV – ADDETTI RISCHIO ELETTRICO
Il corso PES PAV PEI certifica la formazione necessaria per svolgere le attività di installazione, riparazione e manutenzione su parti sotto tensione o potenzialmente sotto tensione. Indispensabile per gli elettricisti, è sempre più utile per i tecnici che lavorano in imprese di ogni tipo: nelle aziende, la presenza di una o più figure idonee e sempre pronte a intervenire sui sistemi elettrici può far risparmiare tempo prezioso, evitando l’attesa e il conto di un tecnico esterno. il corso è utile principalmente per tutte le persone che svolgono attività in cui sia necessario interfacciarsi con impianti o macchinari alimentati da energia elettrica. Quindi non solo elettricisti, ma anche chi si occupa di installazioni, manutenzione e collaudi come antennisti, termoidraulici, tecnici informatici, operatori meccanici e programmatori PLC. Il corso PES PAV PEI è necessario per tantissime mansioni lavorative: poter dimostrare di avere una adeguata formazione in ambito elettrico può essere sicuramente una carta vincente dal punto di vista lavorativo e di curriculum». Durata 14 ore.
FORMAZIONE HACCP – ALIMENTI CON O SENZA MANIPOLAZIONE
HACCP è un acronimo che deriva dall’inglese Hazard Analysis and Critical Control Points, che tradotto significa “analisi dei rischi e punti critici di controllo”. Si tratta di un insieme di procedure di supervisione che, se attuate, garantiscono la sicurezza igienica degli alimenti. In tutte le attività alimentari, riferibili a stabilimenti registrati (Regolamento 852/2004) o riconosciuti (Regolamento 853/2004), gli operatori devono predisporre, nella propria attività, procedure basate su sistema HACCP, tra cui, una delle procedure fondamentali è quella relativa alla formazione HACCP del personale, necessaria per certificare la formazione degli addetti nell’ambito dell’igiene alimentare. Al termine del corso di aggiornamento e formazione sarà possibile conseguire il relativo attestato di preparazione professionale per alimentaristi, indispensabile per la somministrazione di alimenti e bevande nei ristoranti e negli altri esercizi analoghi, come prescritto dalle norme in materia di igiene della Regione Lombardia.
FORMAZIONE ATTREZZATURE - DIVERSI
+39 3519183341
Dal lunedi al venerdi:
9:30/12:30 - 14:00/19:00